Circolare numero 10/2023
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CIRCOLARE N.10/2023 |
IMPORTANTE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TITOLARE EFETTIVO
Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio), impongono già da anni a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all'identificazione del cliente o del titolare effettivo inteso come la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.
In aggiunta a questo obbligo, l’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, inclusi i trust, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possano essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, e che possano essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da qualsiasi altro soggetto.
Il titolare effettivo si comunica al Registro delle imprese, da parte delle imprese stesse, solo per via telematica.
Il comma 5 del sopra richiamato arti. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con decreto MiMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023.
Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.
LA DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.
Il titolare effettivo di società è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;
- l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.
LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
La pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato. E’ possibile invece utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.
Ad oggi non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche in quanto manca la pubblicazione del Provvedimento che sancisce l'operatività dei sistemi per l'avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.
Il nostro Studio Vi aggiornerà in merito all’avanzamento dell’iter operativo e sarà a disposizione per la predisposizione della pratica.
Cordiali saluti.
Studio Tettamanti
Villa Guardia, 9 giugno 2023
